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giovedì 25 ottobre 2018

Biotestamento. Sapete cos'è il "Consenso informato e la DAT"?



Le Disposizioni Anticipate di Trattamento o DAT sono quelle norme che tutelano l'autodeterminazione delle persone per quanto riguarda il trattamento sanitario che vogliamo sia messo in atto in tutte quelle situazioni di particolare difficoltà o addirittura quando noi non possiamo scegliere direttamente le terapie da mettere in atto. 

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge 22 dicembre 2017, n. 219, contenente “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. 
Come richiamato all’articolo 1 la Legge 219 “tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”, nel rispetto dei principi della Costituzione (art. 2, 13 e 32) e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Lo stesso articolo afferma il diritto di ogni persona “di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”. 
Capite quindi quanto sia importante e quante possibilità apra questa legge in tutte quelle situazioni nelle quali il soggetto interessato rifiuti accanimenti terapeutici a favore della salvaguardia sul diritto di scelta della propria vita.
Questa è naturalmente una possibilità e non un obbligo; chi per fede religiosa o per altri motivi vuole lasciare l'arbitrio ai medici è libero di farlo ma per coloro che hanno il desiderio di partecipare alla scelta delle cure si è aperta una grande opportunità. 
In ogni  momento la persona comunque può rivedere le sue decisioni. 
Il rifiuto (non inizio) o la rinuncia (interruzione) riguardano tutti gli accertamenti diagnostici e i trattamenti sanitari, tra i quali la Legge include l'idratazione e la nutrizione artificiali e il medico deve rispettare le volontà espresse dal paziente.

Chi può fare le DAT?
Qualunque persona che sia maggiorenne,
capace di intendere e di volere.

In che forma si possono manifestare le DAT?

Atto pubblico notarile
Scrittura privata autenticata dal notaio
Scrittura privata semplice consegnata personalmente all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente.

L’atto non ha imposte (di registro, di bollo) né tassa o diritto.

Le DAT possono essere redatte in forme diverse:
scrivendo di proprio pugno le volontà oppure
riempiendo il modello della dichiarazione anticipata di trattamento che trovate su internet e che molti comuni hanno preparato appositamente per aiutare i concittadini.

La legge auspica (ma non obbliga) inoltre che ogni persona, nel momento in cui sottoscrive il proprio biotestamento, indichi altresì una persona di sua fiducia, denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
L’accettazione della nomina avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT oppure attraverso un atto successivo da allegare al testamento biologico. Il fiduciario dovrà possedere una copia del biotestamento.